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                        Dal 1° Maggio

                        Cosa cambia, cosa rimane

                        Nuove regole anti-covid, sempre più leggere: le novità dopo due anni di pandemia

                        Da domenica 1° maggio 2022, si apre una fase nuova contro il covid con nuove regole e misure.



                        Cessa l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce



                        l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 vale SOLO per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
                        Precisato questo, noi RACCOMANDIAMO l'uso, quando non si volge attività sportiva.



                        Per mantenere ordine, sicurezza e comfort in tutte le nostre attività, la prenotazione rimane OBBLIGATORIA per tutte le attività corsistiche, l'accesso alla SPA, alla sala pesi in orario di Peak Time (17:00-20:00 dal lunedì al venerdì). Resta raccomandata (ancorché facoltativa) per accedere alle attività di sala pesi nei restanti orari.
                         



                        Abbiamo leggermente ampliato la capienza dei corsi, il numero di attività di gruppo a palinsesto ed il numero delle presenze contemporanee all'interno del club, con la possibilità di un ulteriore aumento dopo attento periodo di valutazione.



                        Al fine di evitare assembramenti, ed in assenza di barriere fisiche e postazione alternate (come in passato), raccomandiamo di mantenere almeno 1 metro di distanza l'un con l'altro.
                         



                        Raccomandiamo l'igienizzazione delle attrezzature prima & dopo l'uso, avendo cura di igienizzare le mani, accedendo al club.

                        Update Listino Prezzi:
                        Con l'obiettivo di continuare a garantire la migliore qualità di servizio possibile, nonostante importanti conseguenze pandemiche, nonché per far fronte ad un ulteriore importante problema energetico, verosimilmente, da settembre 2022, applicheremo un piccolo adeguamento sul nostro listino e sulle modalità di acquisto. Ringraziamo tutti voi per la comprensione.


                        Avviso del 29 aprile 2022

                        Con la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, a partire dal 1° maggio 2022, viene disposto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 SOLO per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

                        Inoltre, come previsto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24sempre a decorrere dal 1° maggio 2022, cessa l’obbligo di possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.

                        Si suggerisce, tuttavia, l’adozione delle seguenti misure precauzionali:

                        • Distanziamento | Evitare il sovraffollamento, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di prenotazione, specialmente all’interno di luoghi chiusi, mantenendo un distanziamento adeguato in riferimento alla tipologia di attività svolta. 
                        • Igiene delle mani | Messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
                        • Igiene delle superfici | Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
                        • Aerazione | Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate).
                        FAQAvviso del 29 aprile 2022 | Foto di Victor Freitas da Pexels

                        Avviso del 25 marzo 2022

                        Con la pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all’emergenza COVID-19.

                        Le principali disposizioni contenute all’interno del decreto-legge, valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022, sono:

                        • in base a quanto disposto dall’art. 6, per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso:
                          - il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

                        - il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

                        • in base a quanto disposto dall’art. 7, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l’accesso a:

                        - piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
                        - spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

                        Inoltre, non viene prorogato lo stato di emergenza per COVID-19, viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.

                        Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

                        Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.

                        I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

                        Conseguentemente sono state aggiornate le FAQ.

                        avvisi , decreto-legge , Photo by Vince Fleming on Unsplash

                        Avviso del 10 gennaio 2022

                        Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.

                        Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).

                        In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:

                        1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
                        2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
                        3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
                        4. l’uso di spogliatoi e docce.

                        Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

                        Inoltre, per l’uso di spogliatoi e docce esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
                        I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
                        Conseguentemente sono state aggiornate le Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e a breve saranno pubblicate le FAQ e le Linee guida per la pratica sportiva aggiornate.


                        Avviso del 31 dicembre 2021

                        Con la pubblicazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (GU n.309 del 30 dicembre 2021) "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria" sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport:

                        Articolo 1 – In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport).
                        Inoltre, a partire dal 10 gennaio 2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata potranno accedere a: impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

                        Articolo 4 - Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente decreto è punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto avviene mediante l'utilizzo di un veicolo). Potrà essere adottata nei casi previsti anche la chiusura temporanea, da cinque a trenta giorni, di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati.
                        I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.
                        A breve verranno aggiornate le FAQ e le linee guida.



                        Avviso del 26 dicembre 2021

                        26 dicembre 2021

                        Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021, e in vigore dal 25 dicembre 2021, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, contenente la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
                        In relazione al settore sportivo, il decreto-legge prevede che:
                        - per gli eventi e le competizioni sportive [ndr: la FFP2 NON è obbligatoria  per accedere al club; è sufficiente la chirurgica] che si svolgono al chiuso o all'aperto, a partire dal 25 dicembre e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, con il divieto di consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportivi al chiuso;
                        - a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato;
                        (guarda il video)
                        - sempre a partire dal 25 dicembre, per l’accesso e l'utilizzo di funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.Il decreto-legge proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.
                        Si fa presente che è in corso l’aggiornamento di linee guida e protocolli e FAQ, limitatamente alle novità introdotte dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

                        Avviso , Gazzetta Ufficiale , decreto-legge 24 dicembre 2021 , n. 221 , misure per lo sport , Foto di 165106 da Pixabay

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